Come puoi difenderti dai rumori che ti disturbano, tutelando così il benessere e il riposo tra le pareti domestiche?
L’acustica può rappresentare un vero problema con cui confrontarsi quotidianamente, soprattutto se si abita in un condominio.
Il cane del vicino che abbaia, l’inquilino del piano di sopra che sposta oggetti e sedie trascinandoli anziché sollevandoli, televisori accesi a volume altissimo a tutte le ore, suoni che provengono dalla strada… l’elenco dei rumori fastidiosi che possono entrare nelle nostre case potrebbe continuare ancora a lungo.
Ma qualcosa si può fare…
Naturalmente la prima strada da percorrere è sempre quella del dialogo e del confronto.
In alternativa si può anche agire giudizialmente per far accertare il superamento dei normali limiti di tollerabilità e, raggiunto il riscontro positivo, il giudice può disporre la misura adeguata richiesta.
Si può chiedere la tutela da rumori molesti quando siano tali da violare la tranquillità di un gruppo di persone, avere una determinata intensità e minare la qualità della vita.
Spesso il regolamento di condominio sancisce il rispetto del silenzio in certe fasce orarie.
Se un condomino viola la clausola, si espone alla multa da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva, inflitta dall’amministratore: la semplice violazione della clausola implica la sanzione.
Anche qualora il regolamento non contemplasse questa clausola, è possibile chiedere all’amministratore l’indizione di un’assemblea condominiale straordinaria (o l’inserimento dello specifico ordine del giorno) al fine di esporre la problematica agli altri condomini e assumere decisioni a riguardo.
Inoltre l’art. 659 Cp prevede che sia punibile con l’ammenda fino a euro 309 o addirittura con l’arresto chiunque disturbi le occupazioni o il riposo delle persone mediante schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, suscitando o non impedendo strepiti di animali.
Si tratta del reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e sussiste quando i rumori, eccedenti la normale tollerabilità, siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone.
Con riferimento alle immissioni rumorose in condominio, quindi, queste non solo devono arrecare disturbo agli inquilini che occupano gli appartamenti superiori o inferiori, ma interessare una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio.
Se invece le sorgenti di rumore derivano da attività produttive o commerciali nelle zone prevalentemente residenziali, queste non potranno superare i 55 Leq in dB(A) dalle ore 6 alle 22 e i 45 Leq in dB(A) dalle 22 alle 6 del mattino.
Si può agire in sede civile se i rumori superano i limiti di normale tollerabilità: la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti deve essere riferita alla situazione locale, da valutarsi in modo obiettivo tenendo conto delle condizioni dei luoghi.
Tuttavia viene lasciata al giudice la libertà di decidere sulla tollerabilità delle immissioni di rumore utilizzando criteri e parametri che non sono riferibili solo ai livelli equivalenti misurati e ai rispettivi limiti.
Fatte salvo le disposizioni di legge, devono essere valutati tutti i criteri che servono ad accertare se un determinato rumore abbia le peculiarità di ampiezza, frequenza, continuità, impulsività tali da configurarsi quale fonte di molestie.
Prima di comprare o affittare una casa è bene tenere conto anche della sua rumorosità.
Bisognerebbe quindi considerare la zona in cui sorge l’edificio, il numero di unità che lo compongono e, soprattutto, valutare lo stato e la tenuta degli infissi e delle pareti di tramezzo, nonché l’opportunità di procedere con ulteriori lavori di isolamento.
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