La detrazione al 110% per lavori di efficienza energetica vale solo in presenza degli interventi trainanti: come usufruirne per un singolo appartamento?
Tra le misure speciali disposte per rilanciare il settore edilizio il Governo ha previsto il potenziamento di specifici bonus fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Con il Decreto Rilancio (art.119) si dispone l’applicazione dell’aliquota di detrazione al 110% per le spese in relazione a interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione del rischio sismico.
Si può accedere al Superbonus con due diverse modalità:
- la detrazione delle spese effettuate dalle proprie tasse in 5 quote annuali di pari importo,
- lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Per avere diritto alle agevolazioni gli interventi effettuati devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, quando ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per attestare questo requisito è indispensabile la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) da parte di un tecnico abilitato.
Gli interventi ammessi.
Sono ammesse le spese per gli interventi effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, che rientrano in una di queste tipologie:
1.Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza energetica di classe A.
3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Si può beneficiare della detrazione del 110% per lavori di efficienza energetica anche per un singolo appartamento che fa parte di un condominio?
In merito ai lavori in appartamento, la guida dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata alle domande frequenti chiarisce che, qualora si effettuino sulle singole unità abitative del condominio interventi previsti dall’Ecobonus tradizionale (come ad esempio la sostituzione di infissi, schermature solari, sistemi di building automation) o si proceda l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo o colonnine per ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali che abbiamo elencato come lavori trainanti.
In altre parole accedere al Superbonus a seguito di lavori realizzati nei singoli appartamenti è molto difficile, a meno che gli stessi siano connessi a interventi che riguardano le parti comuni dell’edificio condominiale.
Un esempio? Il signor Rossi può usufruire del bonus ristrutturazione al 50% per la sostituzione degli infissi del suo appartamento, a meno che l’assemblea di condominio non abbia deliberato la realizzazione di un cappotto termico o un altro intervento trainante che determini un salto di almeno due classi energetiche sul fabbricato.
In tal caso, la sostituzione degli infissi del singolo appartamento viene “inglobata” all’interno del maxi intervento in condominio e il signor Rossi potrà sostituire gli infissi usufruendo del 110%.
Quindi il proprietario di un appartamento può elevare la detrazione dei lavori se questi vengono “trainati” e quindi agevolati con la detrazione fiscale al 110%, rimborsata in cinque anni anziché in dieci.
Dunque l’esecuzione di almeno un lavoro trainante in condominio dà il diritto al proprietario di ogni singola unità immobiliare di effettuare su di essa:
- gli interventi previsti dall’Ecobonus ordinario,
- l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo,
- l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
ESEMPI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.
2. Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
3.Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?
Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
NB. Precisiamo che eseguire uno dei lavori principali è sempre obbligatorio per ottenere la detrazione al 110% salvo le ipotesi in cui:
- l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,
- gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
In questi casi la detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’Ecobonus anche se non abbinati a uno degli interventi trainanti, ferma restando però la condizione che questi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche, oppure il conseguimento della classe più alta.