Bonus affitto negozi e botteghe: pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modulo per comunicare la cessione del credito.
Bonus affitto negozi: di cosa si tratta?
Con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all’emergenza Coronavirus, il Dl Cura Italia e il Dl Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.
Bonus affitto negozi: chi interessa?
L’articolo 28 del decreto Rilancio stabilisce che:
“ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2021?
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’arco temporale in cui è possibile beneficiare del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, prorogando la misura fino al 30 aprile 2021.
Il bonus affitto prevede che il credito venga utilizzato solo in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre non è possibile ottenere il credito a rimborso.
Al fine di consentire una più rapida fruizione del credito anche a coloro che non hanno debiti compensabili, con l’art. 121 del decreto Rilancio il legislatore ne ha permesso la cessione a terzi.
I beneficiari dell’agevolazione che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente anche avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione cessione crediti d’imposta locazioni”.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 14 dicembre 2020, ha messo a disposizione il nuovo modello utile per la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta.
Cliccando qui puoi visitare la pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata al nuovo modello per comunicare la cessione e alle relative istruzioni per la sua compilazione.
Anche i soggetti che hanno ricevuto il credito, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, devono comunicare l’accettazione all’AdE, sempre all’interno dell’area autenticata.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
I crediti d’imposta sono utilizzati dai cessionari con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.