superbonus promissario acquirente

A confermarlo l’Agenzia delle Entrate. La condizione? Che sia già stipulato e regolarmente registrato il contratto preliminare di vendita

Dopo aver illustrato tutte le novità 2022 del Superbonus e dei bonus casa, oggi torniamo sull’argomento sfruttando l’intervento di FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato un interessante chiarimento in tema di Superbonus 110% e promissario acquirente. 

In qualità di “promissario acquirente” di un appartamento che sto per acquistare, posso usufruire del Superbonus 110% per i lavori che inizieranno a breve?”, ha domandato un lettore fornendo lo spunto per la precisazione.

Promissario acquirente e Superbonus

Come riporta la circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il Superbonus spetta ai soggetti possessori o detentori l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o in quello del sostenimento delle spese, se precedente l’avvio appena accennato.

Come espresso al punto 1.2 della circolare però, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per avvalersi dell’agevolazione (specificate all’art. 119 del decreto legge n. 34/2020), tra i soggetti aventi il diritto di richiedere l’attivazione del bonus c’è anche il promissario acquirente.

Tuttavia per accedervi è necessario che il futuro acquirente abbia già stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile.

In questo caso, proprio come accade per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessaria l’autorizzazione a far partire i lavori da parte del promittente venditore, essendo accordata implicitamente attraverso l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.

Gli altri soggetti aventi diritto

Spiegate le condizioni in cui anche il promissario acquirente può accedere al Superbonus 110%, riepiloghiamo quali sono gli altri soggetti aventi diritto:

  • i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile, che coprono le spese per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
  • le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma solo se i lavori interessano singole unità immobiliari e appartengono quindi alla sfera “privata” dei contribuenti. 

L’agevolazione può essere applicata anche a interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, ma non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. 

Nella detrazione possono essere comprese anche spese accessorie (costi per i materiali, la progettazione, eventuali perizie, sopralluoghi e ispezioni) purché si tratti di interventi effettivamente realizzati.

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